conversione in azioni e estinzione anticipata del prestito obbligazionario


 

Not. Pier Luigi Fausti

pfausti@notariato.it

 

E' compatibile con la facoltà di conversione in azioni la clausola che abilita l'organo amministrativo ad estinguere anticipatamente il prestito?

 

Avrei cercato di conciliare le due ipotesi concedendo agli obbligazionisti, in caso di anticipato rimborso del prestito, la facoltà di procedere ad un'anticipata conversione: ma al cliente non va bene.

 

Secondo l’App. Brescia 04.05.1984 (in Vita not., 1984, pag. 471), nel caso non può invocarsi il principio di autonomia contrattuale e le due clausole incompatibili, in quanto la seconda vanificherebbe di fatto la facoltà di conversione.

 

È – al contrario – opinabile che la disciplina del prestito obbligazionario sia  interamente disponibile perché gli interessi in gioco sono esclusivamente di natura privata.

 

 


 

Not. Enrico Bevilacqua

ebevilacqua@notariato.it

 

Sostiene l'inammissibiltà della clausola anche Cavallo Borgia ("Società per azioni - Delle obbligazioni", in Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli, 2000, pag. 148), secondo la quale la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni sarebbe in contrasto con il patto di opzione, in base al quale il diritto del titolare dell'opzione stessa non può essere posto nel nulla dal comportamento dell'altro contraente (soggetto all'opzione stessa).

 

Sostengono, invece, l'ammissibilità della clausola: Campobasso ("Le obbligazioni", in Trattato Colombo e Portale, Utet, 1988); Domenichini ("Le obbligazioni convertibili in azioni", Giuffrè, 1993), secondo il quale è una clausola vessatoria (con conseguente applicabilità degli artt. 1341, c.c., nei rapporti con il singolo sottoscrittore); Colussi ("Problemi delle obbligazioni convertibili in azioni", in Riv. dir. civ., 1967, I, pag. 42).

 

 


 

Not. Pier Luigi Fausti

pfausti@notariato.it

 

Le posizioni favorevoli di Domenichini e Campobasso (cfr. per quest'ultimo, pag. 470 del Trattato Portale), sono tali a patto che insieme all'anticipato rimborso del prestito sia consentita anche una, previa, anticipata conversione delle obbligazioni.

 

La facoltà di rimborso anticipato pura e semplice sottoporrebbe in realtà la conversione, come giustamente fa notare Not. Paolo Piccoli, ad una condizione meramente potestativa della società.

 

 


 

Not. Enrico Bevilacqua, ringrazia

ebevilacqua@notariato.it

 

Ti ringrazio della precisazione, che è importante e che mi avverte della circostanza che contiene delle inesattezze il testo in mio possesso, che fa le citazioni in oggetto senza precisare - come avrebbe dovuto - che Domenichini e Campobasso richiedono comunque la possibilità per gli obbligazionisti di richiedere la conversione anticipata delle obbligazioni, qualora la società decida il rimborso anticipato del prestito.

 

Come osservi giustamente, è una posizione diversa da quella di chi afferma l'ammissibilità della clausola "tout court" (posizione - quest'ultima - da non condividere per le ragioni indicate da Not. Piccoli e da App. Brescia 04.05.1984, ben motivato).